PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le prestazioni di cui al primo comma spettano anche ai discendenti in linea retta di secondo grado minorenni e, se totalmente inabili al lavoro, agli ascendenti e ai discendenti maggiorenni senza limiti di età».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.